Lucas Beltran
Lucas Beltran (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images via One Football)

La Lega Serie A ha diramato le decisioni del Giudice Sportivo riguardanti le gare valide per la 38a giornata di Serie A Enilive 2024/2025.

Le ammonizioni per Beltran e Richardson in Udinese-Fiorentina

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO 

AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
BELTRAN Lucas (Fiorentina)
DJIMSITI Berat (Atalanta)
RICHARDSON Michael Amir Ju (Fiorentina)

Amir Richardson
Amir Richardson (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images via One Football)

Le ammende per le società: le decisioni del Giudice Sportivo

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. LECCE a titolo di responsabilità diretta in relazione al comportamento del proprio Presidente.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerose aste di bandiera e bicchieri di plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato un bicchiere di plastica semipieno sul terreno di giuoco in direzione degli Ufficiali di gara; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato numerosi petardi ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
246/702
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro petardi, fumogeni e una bottiglia d'acqua nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato un petardo e numerosi fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti della tifoseria di altra Società.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCE per non avere, i propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato un petardo ed una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. 

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