Giudice Sportivo: arriva la sesta sanzione per Beltran e Richardson
Ecco di seguito le sentenze emesse dal Giudice Sportivo dopo l'ultimo turno di Serie A

La Lega Serie A ha diramato le decisioni del Giudice Sportivo riguardanti le gare valide per la 38a giornata di Serie A Enilive 2024/2025.
Le ammonizioni per Beltran e Richardson in Udinese-Fiorentina
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
BELTRAN Lucas (Fiorentina)
DJIMSITI Berat (Atalanta)
RICHARDSON Michael Amir Ju (Fiorentina)

Le ammende per le società: le decisioni del Giudice Sportivo
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. LECCE a titolo di responsabilità diretta in relazione al comportamento del proprio Presidente.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerose aste di bandiera e bicchieri di plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato un bicchiere di plastica semipieno sul terreno di giuoco in direzione degli Ufficiali di gara; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato numerosi petardi ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
246/702
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro petardi, fumogeni e una bottiglia d'acqua nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato un petardo e numerosi fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti della tifoseria di altra Società.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCE per non avere, i propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato un petardo ed una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.