Le decisioni del Giudice Sportivo di Serie A (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images) via OneFootball
Il Giudice Sportivo di Serie A si è espresso oggi sui provvedimenti in merito alla ventitreesima giornata, terminata ieri sera col posticipo tra Bologna e Milan. Ecco di seguito tutte le decisioni tra squalifiche e ammende.
A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo sono stati squalificati per un turno di campionato Ahanor (Atalanta), Sarr (Hellas Verona), De Roon (Atalanta), Luca Pellegrini (Lazio), Prati (Torino), Vlasic (Torino). Entrano nella lista dei diffidati Davis (Udinese), Vardy (Cremonese), Circati (Parma), Da Cunha (Como), Ferguson (Bologna), Freuler (Bologna), McKennie (Juventus), Ndicka (Roma), Addai (Como).
Tra i giocatori che salteranno la prossima giornata di campionato dunque sia Vlasic che Prati i quali non saranno a disposizione per Fiorentina-Torino. entrambi erano diffidati e per loro si tratta della quinta sanzione. Per quanto riguarda invece le ammende, è salatissima quella rifilata all’Inter ovvero 50.000€ oltre alla diffida per il club. Il motivo è il petardo che è stato lanciato dagli spalti nerazzurri nel corso di Cremonese-Inter che ha colpito il portiere della squadra di casa Audero ferendolo lievemente alla gamba.
Ammenda di € 50.000,00 e diffida specifica: alla Soc. INTER per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, vario materiale pirotecnico (petardi e fumogeni); in particolare, al 3° del secondo tempo, lo scoppio di un petardo lanciato nei pressi di un calciatore della squadra avversaria comportava il momentaneo stordimento del medesimo e la sospensione della gara per circa tre minuti; rilevato che, pur trattandosi di fatti particolarmente gravi, questo Giudice debba adeguatamente valorizzare, in senso attenuante, il comportamento disponibile e collaborativo della Società ai fini della quasi immediata identificazione dei responsabili dell’accaduto (art. 29 lett. c) CGS), nonché la palese dissociazione dalle gravi manifestazioni in atto (art. 29 lett. d) CGS) evidenziata in modo fattivo anche dai calciatori in campo, durante la gara e al termine della stessa. Si precisa che, in attuazione della diffida specifica, al ripetersi di simili comportamenti con rischio per l’incolumità di tesserati, Ufficiali di gara e personale addetto troveranno applicazione, ai sensi dell’art. 26 comma 3 CGS, una o più delle sanzioni previste
dall’art. 8 comma 1 lett. d) e) f) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. GENOA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa un minuto dell’inizio della gara.
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